NUOVO APE IN VIGORE DAL 29 GIUGNO 2016

Con la pubblicazione a fine del mese di marzo scorso della nuova versione della norma UNI 10349:2016 (revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994), della revisione della parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 si è chiuso il “cerchio” per la normativa tecnica su cui basarsi per la preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, che subirà dei cambiamenti a partire dal prossimo 29 giugno 2016, data in cui entreranno in vigore (su tutto il territorio nazionale) le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a corollario della disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi successivi, tra cui quelli del 26 giugno 2015.

In questo post vediamo di dare una panoramica dei cambiamenti in cantiere per il nuovo APE 2016-2017.

I nuovi contenuti della UNI 10349:2016

Iniziamo la nostra breve analisi con la UNI 10349:2016. Non solo la norma sostituisce la vecchia e ormai obsoleta versione del 1994, ma rimpiazza anche, per la parte 1, la UNI/TR 11328-1:2009.

E proprio la parte 1 contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici (determinazione dei fabbisogni energetici per il raffrescamento e per il riscaldamento). A distanza di oltre 20 anni non stupisce che i dati in alcuni casi siano molto diversi, in particolare per quanto riguarda le irradiazioni solari sul piano orizzontale.

Sempre la parte 1 illustra il metodo per determinare la ripartizione dell’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata.

La parte 2 della UNI 10349 (versione 2016) contiene i dati climatici limite per il progetto, necessari per il corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo degli edifici. Anche in questo caso i valori sono ripartiti per tutte le provincie italiane.

Infine la parte 3 della norma fornisce le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici: indice sintetico di severità climatica del territorio, differenze cumulate di umidità massima, radiazione solare cumulata sul piano orizzontale..

Sempre compresa in quest’ultima parte, i progettisti troveranno anche la zonizzazione climatica estiva del territorio nazionale e per il calcolo della stima del fabbisogno energetico ai fini del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

I nuovi contenuti della UNI/TS 11300 (parti 4-6)

L’aggiornamento della parti 4-6 seguono quelle avvenute nell’ottobre del 2014 

tabella units 11300 400x301 Nuovo APE in vigore dal 29 giugno 2016: quali novità?

Nuovo APE: quali novità? Nella tabella un riepilogo delle norme UNI/TS 11300 aggiornate e revisionate. Schema tratto da S. Ciciriello, Prontuario per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica, Maggioli, 2016.

La specifica tecnica relativa alla UNI/TS 11300 parte 4 riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella parte 2. Altra novità è l’abrogazione della formula 128 (paragrafo 11.4.2.6), che prevedeva la sottrazione dall’energia in ingresso dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori, anche nel caso fosse termica.

La parte 5 fornisce metodi di calcolo per la valutazione dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione e per il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base del bilancio tra quota importata ed esportata di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Infine la parte 6 è la norma che interviene direttamente anche sul certificatore energetico per la redazione del nuovo APE, infatti, dalla pubblicazione di questa norma è necessario ed obbligatorio stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).